CAPO I
Attività agrituristica
ARTICOLO 14
(Barriere architettoniche) 1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere o venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande. Negli altri casi è comunque prescritta la predisposizione di soluzioni con ausili anche provvisori e mobili che agevolino il superamento delle barriere architettoniche. Sono fatti salvi i casi in cui l’eliminazione di tali barriere comporti modifiche alle strutture degli edifici di particolare valore architettonico compresi nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 13 del 1990 Articolo 15
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