LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 28-10-1999
REGIONE MARCHE

Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 104
del 28 ottobre 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 24 del 2001

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

CAPO I
Attività agrituristica

ARTICOLO 14

(Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le 
prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la 
ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere o 
venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande. Negli 
altri casi è comunque prescritta la predisposizione di soluzioni con 
ausili anche provvisori e mobili che agevolino il superamento delle 
barriere architettoniche. Sono fatti salvi i casi in cui 
l’eliminazione di tali barriere comporti modifiche alle strutture 
degli edifici di particolare valore architettonico compresi 
nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, 
n. 13.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 13 del 1990 Articolo 15

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